(home)
L'iniziativa Class ACTIO si propone di mettere a fuoco i disagi e le violazioni subite, nella vita di tutti i giorni, da Consumatori ed Utenti nei rapporti con la grande impresa (banche, assicurazioni, operatori telefonici, catene commerciali, operatori turistici) per una loro tutela, se del caso, collettiva.
* * *
28 giugno 2009
In modo a dir poco
sconcertante, con decreto legge del 26 giugno 2009 il Consiglio dei Ministri ha
confezionato l'ennesimo rinvio, questa volta al 01.01.2010, per l'entrata
in vigore della disciplina in materia di Class Action.
Già con disegno di legge n. 1195
licenziato ormai da entrambe le camere, nei mesi scorsi il Parlamento aveva, dal
canto suo, completamente stravolto e riformulato l'art. 140 bis del Codice di
Consumo (d. lgs. 206/2005, qui nella
originaria stesura), ora intitolato "Azione di classe".
Tra le tante modifiche
introdotte, quella in assoluto più penalizzante per il consumatore è data
dall'art. 49 c. 2 del disegno di legge, secondo cui "Le disposizioni dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge".
La norma pone, dunque, la grande impresa al
riparo da iniziative risarcitorie collettive sgradite, per tutto quanto concerne
gli illeciti non soltanto pregressi ma
anche, per assurdo, compiuti oggi (in quanto pur sempre anteriori alla
promulgazione della legge di riforma, ancora da venire).
Finalità quantomeno discutibile, così come discutibile appare d'altronde, sotto
un aspetto squisitamente giuridico, lo stesso collegamento in tal modo instaurato tra
termini processuali a norme di diritto sostanziale.
Ogni ulteriore commento pare superfluo.